LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NELLO SMART WORKING

La pandemia ci ha obbligati a mettere in pratica diversi modi di lavorare, è tra questi che rientra anche lo smart working.

 

Salute e sicurezza nel lavoro agile

Tenendo conto della sua più larga caratterizzazione rispetto al telelavoro, la legge sul lavoro agile (L. n. 81/2017) ha voluto specificare, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, un quadro semplice ma nello stesso momento preciso e dettagliato, tale da creare una differenziazione con la parallela materia del telelavoro.

Si tratta di due discipline dotate di molti punti in comune, ma anche molto diverse, per le quali anche il Testo Unico in materia di salute e sicurezza hanno una portata diversa.

Nel lavoro agile intervengono oltre ai soliti obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo di strumenti di lavoro, anche fattori di rischio ambientale differenti da quelli che normalmente vengono affrontati in materia di telelavoro domiciliare, perché contraddistinti anche dalla potenzialità dell’attività outdoor, difficilmente interpretabili in un’ottica prevenzionistica perché connessi ad ambienti che non sono tradizionali luoghi di lavoro.

È questo, insieme al tema della disconnessione, l’aspetto più rilevante del lavoro agile rispetto al telelavoro sul quale il legislatore chiede un maggior controllo al datore di lavoro e una più icastica responsabilità individuale al lavoratore.

 

L’informativa periodica e l’obbligo di cooperazione

La legge prevede che il datore di lavoro garantisca la sicurezza e la salute del lavoratore che svolge la mansione in modalità smart working e, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, nella quale vengono inseriti i rischi generali e quelli specifici legati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, la legge richiama anche lo specifico obbligo di cooperazione che deve essere tenuto in conto dal lavoratore, in base alle disposizioni dell’art. 20 del D. Lgs. N. 81/2008, dovendo dare il proprio contributo all’attuazione delle misure di prevenzione previste dal datore di lavoro per rispondere ai rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

 

Il diritto alla disconnessione

L’altro aspetto di grande rilevanza in ambito di tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile in relazione alla gestione dell’orario di lavoro è il richiamo al “diritto alla disconnessione”. La L. n. 81/2017 introduce nel nostro ordinamento uno strumento giuridico diretto ad assicurare il rispetto dei tempi di riposo, strumento che è presupposto per questa nuova forma di organizzazione del lavoro.

 

Se vuoi ricevere maggiori informazioni iscriviti alla newsletter!

 

Per ricevere un checkup da uno dei nostri consulenti esperti:

chiama lo 035/4520288 o scrivi a info@cresitalia.it.